Art. 15.

      1. Le domande di ammissione, di separazione e di restituzione devono contenere l'attestazione prevista dall'articolo 2, comma 3. Si applica la disposizione del comma 7 del medesimo articolo 2.
      2. Il giudice delegato procede alla formazione dello stato passivo con l'assistenza del curatore e dell'amministratore giudiziario, e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, avvalendosi per quanto possibile anche delle eventuali verifiche compiute dal giudice delegato nel procedimento di prevenzione.
      3. I diritti sorti e le garanzie costituite successivamente al sequestro, nonché i diritti per i quali non sono state accertate le condizioni indicate all'articolo 1, comma 1, sono ammessi al passivo a condizione che il procedimento di prevenzione si concluda con la revoca definitiva del sequestro o della confisca. Contro il provvedimento di ammissione senza riserva, l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione, propone impugnazione ai sensi dell'articolo 98, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudizio resta tuttavia sospeso fino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione e si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.
      4. L'amministratore giudiziario deve essere chiamato a comparire nel procedimento per dichiarazioni tardive di crediti ed ha facoltà di opporsi all'ammissione senza riserva dei crediti inopponibili al sequestro o per i quali non ricorrono le condizioni indicate all'articolo 1, comma 1.
      5. Qualora, successivamente alla chiusura dello stato passivo ovvero all'ammissione tardiva di un credito, si scopra che l'ammissione senza la riserva prevista dal comma 4 è stata determinata da falsità, dolo

 

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o errore essenziale di fatto, o si rinvengano documenti decisivi prima ignorati, la domanda di revocazione prevista dall'articolo 98, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni può essere proposta anche dal pubblico ministero o dall'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato del procedimento di prevenzione. Il giudizio tuttavia resta sospeso sino all'esito definitivo del procedimento di prevenzione, salva la facoltà del giudice, nell'ipotesi di ripartizioni parziali, di autorizzare il sequestro conservativo se vi è il fondato timore della perdita della garanzia del credito di restituzione di cui all'articolo 114 del citato regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni. Il giudizio si estingue nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca.